Storia di Capitanata

Sabato, Novembre 23, 2024

Statuto

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Articolo 1 - Costituzione
                                              
  1. E’ costituita in San Severo una Associazione Culturale, apolitica e senza fini di lucro, ente non societario soggetto alla disciplina in materia “noprofit” condenominazione : “ Centro di Ricerca e di Documentazione per la Storia della Capitanata”, con la dizione “CRD – Storia Capitanata”.                      
Articolo 2 - Scopi
 
  1. Il CENTRO ha lo scopo di promuovere lo studio della storia artistica, economica, politica, sociale e religiosa della Capitanata e di associare tutti coloro che abbiano al riguardo specifici interessi e attitudini.
 
Articolo 3 - Sede
 
  1. La sede del CENTRO è in San Severo.
 
Articolo 4 - Oggetto
 
  1. Per il conseguimento dei suoi scopi il CENTRO si propone di:
a)      diffondere tra i giovani e nelle scuole l’interesse per i beni archivistici e librari;
b)     fornire, a quanti vogliano dedicarsi alla ricerca storica, indicazioni metodologiche e ipotesi di studio;
c)      facilitare, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per la Puglia e l’Archivio di Stato di Foggia, l’approccio alle strutture archivistiche pubbliche e alle fonti di archivio;
d)     recuperare la documentazione e le pubblicazioni storiche riguardanti la Capitanata e il Mezzogiorno esistenti in altre sedi e con esse incrementare la biblioteca a disposizione dei soci;
e)      pubblicare i risultati delle ricerche di particolare rilievo scientifico conseguiti dai Soci;
f)       organizzare mostre, conferenze, corsi didattici e di aggiornamento, seminari di studio, convegni ed escursioni di carattere culturale;
g)      attribuire riconoscimenti, anche con erogazioni di premi, a pubblicazioni di saggi e a tesi di laurea riguardanti la storia meridionale e, in particolare, quella locale.
 
 
Articolo 5 - Categorie di soci
 
  1. Il CENTRO è costituito da Soci suddivisi nelle seguenti categorie:
a)      Fondatori;
b)     Ordinari;
c)      Sostenitori;
d)     Onorari;
 
  1. I Soci fondatori sono di diritto Soci onorari a vita, salvo loro rinuncia, e godono dell’elettorato attivo e passivo.
  2. I Soci ordinari sono cittadini italiani o appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea. Essi partecipano alla vita dell’Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell’elettorato attivo e passivo.
  3. I Soci sostenitori sono gli Enti pubblici e privati, le Società e i cittadini italiani o appartenenti ai Paesi membri dell’Unione Europea che versano una quota sociale annua non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano alla vita dell’Associazione e collaborano fattivamente al conseguimento degli scopi statutari. Essi, se sono persone fisiche, godono dell’elettorato attivo e passivo.
  4. I soci onorari sono cittadini italiani e stranieri che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano fornito contributi di straordinario interesse nel campo della ricerca storica locale o abbiano con i loro meriti dato lustro alla Capitanata o sostenuto l’Associazione. Essi possono partecipare alla vita dell’Associazione, ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.
 
Articolo 6 - Modalità di associazione e requisiti
 
  1. Possono far parte del CENTRO tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Presidente e che dichiarino di accettare le clausole del presente Statuto.
  2. Non possono assumere la qualifica di Socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei beni culturali o ambientali e coloro che abbiano tenuto comportamenti non socialmente corretti.
  3.  Il Socio ha il dovere di:
a)      contribuire al buon andamento dell’Associazione;
b)     essere presente alle pubbliche manifestazioni e alle assemblee della stessa;
c)      offrire gratuitamente la propria competenza per l’attuazione delle norme statutarie;
d)     versare puntualmente e per intero la quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
e)      rispettare tutte le norme del presente Statuto e mantenere nei confronti degli altri Soci un comportamento improntato a correttezza civile.
  1. Il Socio ha il diritto di:
a)      partecipare alla vita associativa mediante l’esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto;
b)     partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dal CENTRO.
 
 
  1. La qualifica di socio si perde:
a)      per dimissioni volontarie;
b)     per morosità da almeno un anno;
c)      per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.
6. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annua almeno trenta giorni prima dell’assemblea.
 
Articolo 7 - Disponibilità economiche
 .
1. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione dispone:
a)      delle quote sociali;
b)     delle oblazioni volontarie dei Soci;
c)      delle sovvenzioni e dei contributi elargiti dallo Stato, da Enti Pubblici o da privati;
d)     dei proventi delle iniziative promosse dall’Associazione.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni,nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
 
Articolo 8 - Organi dell’Associazione
 
1.   Organi dell’Associazione sono:
a)       l’Assemblea dei Soci;
b)      il Consiglio Direttivo;
c)       il Presidente;
d)      il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)       il Collegio dei Probiviri;
2. Tutte le cariche sono elettive, gratuite ed hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma.
 
Articolo 9 - Assemblea dei Soci
 
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione nei limiti della legge e del presente Statuto, ed è composta da tutti i Soci fondatori, ordinari e sostenitori, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto può essere delegato ad un altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.
3. L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta due volte l’anno dal Presidente: entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente; entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo. Inoltre essa è indetta entro i tre mesi successivi alla scadenza delle cariche elettive.
4.   L’Assemblea ordinaria dei Soci:
a)      approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
b)     determina gli indirizzi di politica generale e indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;
c)      elegge gli organi sociali.
5. L’Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
6.   Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
7.   Le deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
 
Articolo 10 - Assemblea straordinaria dei Soci
 
  1. L’Assemblea straordinaria dei Soci viene indetta dal Presidente quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci che godano dell’elettorato attivo e passivo.
  2. Salvo i casi di cui agli articoli 17 e 18, l’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
  3. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  4. L’Assemblea straordinaria dei Soci:
a)      delibera le modifiche allo Statuto nei modi previsti dall’art. 17;
b)      delibera lo scioglimento dell’Associazione nei modi previsti dall’art. 18;
c)       elegge gli organi sociali in caso di loro dimissioni anticipate e deve, a tale scopo, essere convocata dal Presidente entro tre mesi dalle dimissioni o decadenza degli organi stessi.
 
Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo
 
1.      L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che resta in carica tre anni.
2.      Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci che ne determina di volta in volta il numero, comunque dispari.
3.       Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
b)     richiede la convocazione straordinaria dell’Assemblea dei Soci, ai        sensi dell’articolo 10;
c)      propone all’Assemblea dei Soci modifiche allo Statuto sociale;
d)     adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che non rispettano le norme del presente Statuto;
e)      dispone la riammissione del Socio colpito da provvedimenti disciplinari;
f)       dispone la decadenza del Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 6;
g)      accoglie i ricorsi dei Soci e attua i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri;
h)      predispone il programma associativo in base agli indirizzi e alle direttive dell’Assemblea dei Soci;
i)        nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
l)    assume tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
m) predispone, sulla base dei documenti contabili forniti dal Tesoriere, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
n)   determina l’importo delle quote annue dovute dalle singole categorie di Soci e può prevedere particolari riduzioni per le associazioni nell’ambito familiare;
o)   attribuisce la qualifica di Socio onorario.
4.      Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
5.      La riunione è valida quando vi sia la maggioranza dei suoi componenti.
6.      Se per qualsiasi deliberazione da assumere si verificasse parità di voti, quello del Presidente o suo sostituto vale doppio.
7.      In caso di dimissioni o di decadenza di un componente, subentra alla carica di consigliere il primo dei non eletti.
8.      Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende dimissionario e, pur rimanendo in carica per l’ordinaria amministrazione dei poteri, deve convocare entro sessanta giorni l’Assemblea dei Soci per la ricostituzione; in difetto, alla convocazione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.
 
Articolo 12 - Il Presidente
 
  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione:
a)   convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
b) soprintende alle attività dell’Associazione e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.
  1. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano d’età.
  2. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale.
 
Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci; quello più suffragato assume la carica di Presidente.
  2. I Revisori effettivi partecipano, senza diritto di voto, ove ne ravvisino la necessità, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  3. Il Collegio dei Revisori:
a)   controlla la gestione economica finanziaria dell’Associazione;
b)   effettua i riscontri di cassa;
c)   verifica il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
d)   esamina e controlla i documenti e le carte contabili;
e) predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate all’Assemblea dei Soci;
f)   esercita gli altri compiti previsti dalla legge.
 
 
Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri
 
  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci; quello più suffragato assume la carica di Presidente.
  2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
  3. Le norme di procedura e quelle di funzionamento del Collegio stesso saranno ispirate ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
  4. Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica sull’osservanza della disciplina associativa e sulla violazione delle norme statutarie da parte dei soci, senza possibilità di ricorso alla magistratura ordinaria.
 
Articolo 15 - Il Comitato Tecnico Scientifico
 
  1. Per l’attuazione del programma associativo di cui all’art. 4, il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico Scientifico, che esamina i quesiti e le proposte ed esprime gli opportuni pareri su richiesta specifica del Consiglio Direttivo stesso.
  2. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato in tutto o in parte.
 
Articolo 16 - Adempimenti
 
  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre
 
Articolo 17 - Modifiche allo Statuto
 
  1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Soci con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci che godono dell’elettorato attivo e passivo e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci votanti.
 
Articolo 18 - Scioglimento dell’Associazione
 
  1. La durata dell’Associazione è illimitata.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione, con conseguente devoluzione del patrimonio, deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
  3. In caso di scioglimento, le eventuali rimanenze, su indicazioni della stessa Assemblea, saranno devolute a una o più istituzioni pubbliche aventi le stesse finalità dell’Associazione.
 
Articolo 19 - Norma finale
 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia di associazioni “ no profit”.

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